La fideiussione bancaria è una garanzia indispensabile per ottenere il visto per l’Italia e prevede un importo a garanzia di 3.905 € per ogni cittadino che vuole entrare in Italia, per dimostrare la disponibilità dei mezzi di sussistenza come previsto dalla Direttiva del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2000, è la miglior alternativa alla presentazione di una somma di denaro contante.
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Cosa c’è scritto nel testo della fideiussione bancaria per visto?
Di seguito riportiamo il testo completo della Fideiussione Bancaria e analizziamo tutti gli articoli che la compongono:
FIDEIUSSIONE BANCARIA PREVISTA DALL’ART. 1, COMMA 3 DELLA DIRETTIVA 1° MARZO 2000 DEL MINISTERO DELL’INTERNO PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 64 DEL 17 MARZO 2000 A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER L’INGRESSO IN ITALIA DI UNO STRANIERO AI FINI DI SOGGIORNO TURISTICO PER LA DIMOSTRAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA (Artt. 4 e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, N. 286).
Contraente Codice fiscale / Partita Iva Comune Indirizzo C.a.p. Prov.
Soggetto Garantito (Beneficiario) Provenienza/Cittadinanza Luogo e Data di nascita Passaporto Nr.
PREMESSO che il Contraente si impegna in qualità di garante, nei confronti del Beneficiario, affinché questi possa dimostrare dei mezzi di sussistenza di cui all’art. 4, comma 3 del Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286 (in seguito indicato come “T.U.”) della domanda di rilascio del visto d’ingresso in Italia per motivi turistici per un massimo di novanta giorni, sia, anche indipendentemente dal visto, all’atto dell’ingresso in Italia per un massimo di novanta giorni per i su indicati motivi turistici; che il Contraente deve garantire l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 4, comma 3 del T.U., tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 3 della direttiva del Ministero dell’Interno del 01/03/2000 (in seguito indicata come “Direttiva”),
limitatamente ad un periodo di soggiorno del Beneficiario in Italia non superiore ad un massimo di novanta giorni; che il Contraente, a garanzia dei predetti obblighi ed ai sensi dell’art. l, comma 3 della Direttiva, è tenuto a presentare alla citata rappresentanza diplomatica o consolare ovvero all’autorità di polizia di frontiera, fideiussione, ai sensi della legge 10/06/1982, n. 348 e successive modificazioni e integrazioni, preso anche atto che al momento risulta escluso che il Beneficiario possa dimostrare la disponibilità dei mezzi di sussistenza di cui all’art. 4, comma 3 del T.U. mediante operazione di versamento a favore di terzi.
CIO’ PREMESSO La società, con sede legale in ROMA, Via, iscritta nell’Albo Unico ex art. 106 del Testo Unico Bancario D.lgs. 385/93 e nell’Albo Speciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze DPR 115/2004 si costituisce fidejussore del Contraente per il pagamento a favore del Beneficiario, alle condizioni che seguono, in caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui all’art. 4 comma 3, del T.U., di somme fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro ___________ (.____________/00).
La presente garanzia ha la durata di _______ giorni dal ____________ e copre fino ad un massimo di ___ giorni.
La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:
Art. 1 Oggetto della garanzia.
La società garantisce al Beneficiario, con riferimento al periodo di soggiorno in Italia consentitogli ai sensi dell’art. 4 , comma 3 del T.U. e fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo garantito, fermi i limiti per le singole voci indicate nella Tabella A della Direttiva, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente qualora risulti inadempiente agli impegni assunti ai sensi del Regolamento.
Art. 2 Durata della garanzia.
La garanzia prestata con la presente fideiussione ha durata _____ giorni e copre unicamente gli inadempimenti verificatisi nel periodo di permanenza in Italia consentito al Beneficiario pari ad un massimo di ____ giorni a partire dall’entrata in Italia del Beneficiario medesimo. Decorso il suddetto termine di validità, la garanzia cessa automaticamente ogni effetto. La garanzia, cessa inoltre immediatamente ad ogni effetto, qualora il Beneficiario non ottenga l’autorizzazione all’ingresso in Italia.
Art. 3 Escussione della garanzia.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1944, comma 2 c.c., la presente fideiussione si intende prestata con il beneficio della preventiva escussione del Contraente. Nel caso di inadempimento del Contraente, e fermo il termine di validità della garanzia di cui all’art. 2, il Beneficiario con lettera motivata inviata per conoscenza anche alla Società inviterà il debitore medesimo a versagli la somma dovuta entro il termine dei trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Beneficiario invierà tempestivamente alla Società comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 5 circa il mancato pagamento da parte del Contraente della somma dovuta unitamente alla copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario contro il Contraente. La Società provvederà al versamento a favore del Beneficiario della somma dovuta entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione della cui somma, salvo che il Contraente abbia proposto opposizione, nel caso la Società provvederà al suddetto versamento entra trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente o parzialmente infondata l’opposizione stessa. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute.
Art. 4 Surrogazione.
La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente fideiussione, si applicano le disposizioni di legge.
Art. 5 Corrispettivo
Il corrispettivo per il rilascio dell’atto di fideiussione è dovuto in via anticipata e in unica soluzione ed è definitivamente acquisito dalla Società.
Art. 6 Rifiuto del Visto
Sostituzione dell’atto In caso di rifiuto del visto il contraente ha la facoltà di richiedere l’emissione di un nuovo atto di fideiussione con la sola variazione della data di decorrenza ad un costo agevolato pari al 50% del corrispettivo iniziale. Tale facoltà potrà essere esercitata una sola volta entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’atto e solo dietro invio presso la sede della Società o dell’Agenzia di riferimento del modulo ufficiale di diniego rilasciato dall’Ente preposto, datato e sottoscritto. Il modulo ufficiale di diniego dovrà essere inviato entro 15 giorni dalla data di rilascio indicata nel documento.
Art. 7 Comunicazioni alla Società.
Tutte le comunicazioni alla Società in dipendenza alla presente fideiussione devono essere trasmesse per iscritto, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, all’indirizzo della Direzione Generale della società fidejubente.
Emessa in quattro esemplari ad un solo effetto in ROMA lì _________
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